TAR Toscana, sez. I, 14/7/2026, n. 1534

TAR Toscana, sez. I, 14/7/2026, n. 1534

Parole chiave: potere rappresentativo; domanda di partecipazione; ratifica

Il principio: L’eventuale carenza del potere rappresentativo in capo al legale rappresentante che abbia sottoscritto la domanda di partecipazione a una procedura di gara, qualora lo statuto societario preveda limiti ai poteri degli amministratori oltre una determinata soglia economica, non determina la nullità né l’inesistenza della domanda stessa e non incide in alcun modo sul contenuto dell’offerta presentata. Tale situazione integra esclusivamente un’irregolarità di carattere formale, suscettibile di regolarizzazione anche in un momento successivo, attraverso il ricorso al soccorso istruttorio. A tal fine, assume piena validità ed efficacia sanante, con effetti retroattivi (ex tunc), la deliberazione del Consiglio di Amministrazione che intervenga successivamente a ratificare l’operato del rappresentante, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1324 e 1399 del codice civile, rendendo così pienamente legittima la partecipazione alla gara e gli atti compiuti dal soggetto privo dell’originario potere necessario.

Pubblicato il 14/07/2026

 

N. 01534 /2026 REG.PROV.COLL.

N. 00444/2026 REG.RIC.


 

R E P U B B L I C A      I T A L I A N A



I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 444 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Nivi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B8DEE0D04E, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Lo Manto e Vittorio Amedeo François, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

S.E.P.I. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Vaglio e Rossella Dardano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Safety21 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


 per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a)   del provvedimento di ignoto numero e data avente ad oggetto l’aggiudicazione a Safety21 della procedura di gara negoziata sopra soglia comunitaria per affidamento del servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative al Codice della Strada derivanti dall’attività di Polizia Municipale e delle ulteriori attività di recupero internazionale dei crediti, CIG B8DEE0D04E, Procedura Start n. 042863/2025, comunicata con pec del 19.1.2026;

b)  di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti ancorché incogniti ed in specie e salvo se altri:

-   del verbale della seduta di gara del 2.12.2025 di apertura delle buste contenente la documentazione amministrativa;

-  del verbale della seduta del 19.12.2025 avente ad oggetto l’esame ed attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica e l’esame dell’offerta economica;

-   della determina S.E.P.I. 131 del 1.12.2025 di nomina della Commissione di gara;

-    della determina a contrarre S.E.P.I. 109 del 27.10.2025 con la quale sono stati approvati gli atti di gara;

c)   per quanto occorrer possa ed in parte qua:

-   del bando di gara;

-   del capitolato tecnico;

-   del disciplinare di gara;

-   dei chiarimenti forniti prima dello svolgimento della gara;

-   e per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi aggiudicata la procedura di gara, in quanto seconda in graduatoria e la condanna al risarcimento del danno:

-   in tesi, previa dichiarazione di inefficacia del contratto fra la controinteressata e la Stazione Appaltante ove nelle more risulti stipulato, mediante reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo a carico della Stazione Appaltante, unitamente all’affidamento in favore di Nivi S.p.A., di sottoscrizione del relativo contratto, dichiarandosi la ricorrente disponibile a subentrare quale seconda classificata;

-    in ipotesi, per equivalente monetario nella misura che verrà provato in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all’utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato il 23.3.2026:

a)   del bando di gara, del disciplinare e del capitolato speciale di appalto della gara bandita da S.E.PI. S.p.A. per il “servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative al Codice della Strada derivanti dall’attività di Polizia Municipale e delle ulteriori attività di recupero internazionale dei crediti” (CIG B8DEE0D04E);

b)    del verbale di gara del 2.12.2025, nella parte in cui ha ammesso Nivi S.p.A. a partecipare alla suddetta gara, nonché del verbale della seduta della commissione di gara del 19.12.2025 nella parte in cui si è comunque proceduto alla valutazione dell’offerta di Nivi S.p.A.;

c)  ove occorrer possa, del provvedimento di aggiudicazione n. 11/2026 del 19.01.2026 comunicato in pari data e depositato in giudizio in data 18.03.2026, limitatamente alla parte in cui si conferma l’ammissione alla gara di Nivi S.p.A.;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27.3.2026:

a)   della determina S.E.P.I. n. 11/2026 del 19.1.2026 avente ad oggetto “Determina di aggiudicazione – Servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative derivanti dall’attività di Polizia Municipale e delle ulteriori attività di recupero internazionale dei crediti” – CIG B8DEE0D04E – nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti ancorché incogniti.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto il ricorso incidentale e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.E.P.I. S.p.A., di Safety21 S.p.A. e di Nivi S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2026 la dott.ssa Silvia De Felice e viste le conclusioni delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1.  In data 30 ottobre 2025, S.E.P.I. S.p.A. (Società delle Entrate di Pisa) ha indetto una procedura negoziata, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento – con contratto di durata biennale, prorogabile di altri due anni – del servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative al Codice della Strada e delle ulteriori attività di recupero internazionale dei crediti, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un corrispettivo massimo di

€ 1.250.000,00 oltre IVA, nel primo biennio, e un importo totale di € 2.812.500,00 oltre IVA, comprensivo di eventuali rinnovi e proroghe.

Alla gara hanno partecipato due sole concorrenti, la Società Safety21 che, con un punteggio finale di 87,41 punti, si è collocata al primo posto della graduatoria, risultando così aggiudicataria, e la Società Nivi che, con un punteggio finale di 85 punti, si è invece classificata seconda.

Quest’ultima, acquisita la documentazione di gara a seguito di accesso agli atti, ha impugnato, con ricorso introduttivo, l’aggiudicazione disposta a favore della controinteressata Safety21, di numero e data ancora ignoti, e gli atti ad essa presupposti, come meglio indicati in epigrafe.

1.1.  Con una prima censura Nivi sostiene che Saftey21 avrebbe dovuto essere esclusa, poiché la domanda di partecipazione alla gara sarebbe stata sottoscritta dall’amministratore delegato, privo del potere di impegnare la società in gare di appalto di importo superiore ad un milione di euro, come previsto dallo Statuto della Società.

La ricorrente ritiene, segnatamente, che nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione l’art. 2384, comma 2 c.c., a tenore del quale “Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”; sarebbe questa, infatti, una previsione normativa destinata ad operare solo in ambito contrattuale e non anche in riferimento alla presentazione di offerte nelle procedure di gara indette da pubbliche amministrazioni, la cui validità ed efficacia risulterebbe altrimenti condizionata alla scelta del rappresentato di procedere, o meno, alla ratifica dell’atto compiuto dal falsus procurator, in violazione dei principi di concentrazione degli atti di gara e di par condicio dei concorrenti.

1.2.  Con la seconda censura Nivi lamenta la mancata esclusione della controinteressata per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale e di capacità economica e finanziaria richiesti dalla legge di gara.

Dall’esame delle dichiarazioni rese da Safety21 risulta, invero, che la controinteressata ha fatto riferimento al triennio 30 ottobre 2022/30 ottobre 2025, considerando quindi requisiti maturati anche nel corso di una parte dell’anno 2025 e solo una porzione dei requisiti maturati nell’anno 2022. Ciò, tuttavia, ad avviso della ricorrente, contrasterebbe con la disciplina di gara, che avrebbe invece individuato, in modo tassativo, gli anni solari nei quali occorreva aver maturato i suddetti requisiti (2022, 2023 e 2024), escludendo, in tal modo, che si potesse fare riferimento ad un triennio “mobile”, da calcolarsi a ritroso dalla data di pubblicazione del bando.

Sotto un ulteriore profilo, Nivi sostiene che Safety21 non avrebbe posseduto il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 10 del bando di gara, consistente nell’attivazione di servizi di gestione e notifica di sanzioni per almeno

100.000 verbali annui per singolo ente; la controinteressata ha infatti indicato – in termini assolutamente generici e senza specificare la quota di attività concretamente svolta nell’ambito del raggruppamento temporaneo di imprese di cui faceva parte – un contratto stipulato con l’Ente spagnolo Servei Català de Transit (S.C.T.), avente ad oggetto il servizio di notifica di sanzioni irrogate per violazione della normativa spagnola in materia di circolazione stradale, ossia prestazioni niente affatto analoghe a quelle da affidare attraverso la procedura di gara di cui si controverte e perciò non spendibili come requisito di partecipazione.

1.3.   Con la terza censura, la ricorrente contesta l’errata, immotivata ed irragionevole valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata, in riferimento ai criteri di natura discrezionale A e B, effettuata dalla commissione mediante la mera assegnazione di punteggi numerici, ma in assenza di parametri oggettivi, predeterminati e puntualmente descritti nel disciplinare di gara, che fossero idonei a disvelare le ragioni del giudizio reso dalla stazione appaltante.

1.4.  Con la quarta ed ultima censura, Nivi lamenta l’omesso svolgimento, da parte di S.E.P.I., delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati da Safety21, mediante accesso al fascicolo informatico dell’operatore economico sul sistema FVOE.

2.   S.E.P.I. e la controinteressata Safety21 si sono costituite in giudizio per resistere alle pretese attoree.

3.    Nella camera di consiglio del 19 marzo 2026, Nivi ha rinunciato alla domanda cautelare proposta unitamente al ricorso.

4.  Con atto depositato in data 23 marzo 2026, Safety21 ha proposto ricorso incidentale.

4.1.      Con la prima censura, di portata escludente, Safety contesta l’omessa estromissione di Nivi dalla gara, per mancanza del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall’art. 10 del bando consistente nell’ “Attivazione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando (2022-2024), di servizi di gestione e notifica di sanzioni, emesse nei confronti di soggetti residenti all’estero per violazioni alle norme del Codice della Strada, per almeno 100.000 (centomila) verbali annui per singolo Ente”.

Nivi, infatti, avrebbe falsamente dichiarato di avere gestito più di 100.000 verbali negli anni 2022, 2023 e 2024 nell’ambito del servizio svolto per Roma Capitale, come desumibile dai chiarimenti resi dallo stesso Ente in data 29 gennaio 2026, nell’ambito della nuova gara per l’affidamento del servizio, con i quali si è precisato che, in realtà, nel triennio antecedente (ossia, indicativamente, negli anni 2023, 2024 e 2025), sostanzialmente coincidente con quello nel corso del quale dovevano essere maturati i requisiti di partecipazione per la gara indetta da S.E.P.I., sarebbero stati affidati al precedente gestore del servizio (Nivi), in media, soltanto 90.000 atti.

Safety21 rileva, inoltre, che per l’ulteriore requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal citato art. 10 del bando di gara, consistente nella “gestione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando (2022-2024), di almeno

200.000 (duecentomila) posizioni complessive inerenti all’attività di recupero internazionale dei crediti”, Nivi avrebbe fornito un dato assolutamente inattendibile. Da un lato, infatti, non sarebbe stato specificato l’ente per il quale è stata svolta detta specifica attività; dall’altro, ove si trattasse, ancora una volta, di Roma Capitale, il dato fornito da Nivi risulterebbe palesemente sovrastimato e incompatibile con il numero medio annuo di 90.000 di verbali dichiarati dalla stazione appaltante.

4.2.   Con la seconda censura, Safety21 deduce l’illegittimità dell’art. 10 del bando, nella parte in cui ha previsto il triennio di riferimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale e di capacità economica-finanziaria, ove interpretato nel senso auspicato dalla ricorrente principale, ossia come riferibile, in modo tassativo, al triennio 2022-2023-2024, anziché al triennio da calcolarsi a ritroso dalla data della sua pubblicazione; in tale ipotesi, infatti, la legge di gara si porrebbe in contrasto con il principio di attualità del possesso dei requisiti di partecipazione alle gare, desumibile dall’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023, e con il principio della massima partecipazione alle gare, di cui all’art. 3 del medesimo corpo normativo, poiché, per tale via, si impedirebbe agli operatori economici, in modo ingiustificato ed irragionevole, di avvalersi dei requisiti maturati nel corso di un ampio lasso temporale, ossia dei primi dieci mesi dell’anno 2025.

L’art. 10 del bando, inoltre, contrasterebbe nuovamente con l’art. 3 del d.lgs. n. 36/2023, per violazione del già richiamato principio della massima partecipazione alle gare, e con le norme eurounitarie in materia di libera circolazione dei servizi e capitali, laddove, come ritenuto dalla ricorrente principale, dovesse essere interpretato nel senso di escludere la possibilità di avvalersi di requisiti maturati presso enti stranieri.

5.  S.E.P.I. e Nivi si sono costituite per chiedere il rigetto del ricorso incidentale.

6.   Nivi, in data 27 marzo 2026, ha proposto motivi aggiunti, riproponendo le censure di cui al ricorso introduttivo avverso la determina di aggiudicazione n. 11 del 19 gennaio 2026, depositata per la prima volta in giudizio da S.E.P.I., il 18 marzo 2026.

7.    All’udienza del 25 giugno 2026, in vista della quale le parti si sono scambiate memorie conclusionali e repliche, la causa è stata posta in decisione sulla base degli scritti difensivi delle stesse, come da loro richiesta.

 

DIRITTO

1.      Occorre prioritariamente esaminare la prima censura formulata nel ricorso incidentale che, come evidenziato in premessa, è finalizzata ad ottenere l’esclusione della ricorrente principale.

La stessa è fondata.

L’art. 10 del bando di gara stabiliva che avrebbero potuto partecipare alla gara gli operatori economici in possesso, per quanto qui interessa, dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

“- Attivazione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando (2022-2024), di servizi di gestione e notifica di sanzioni, emesse nei confronti di soggetti residenti all’estero per violazioni alle norme del Codice della Strada, per almeno 100.000 (centomila) verbali annui per singolo Ente;

- Gestione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando (2022-2024), di almeno 200.000 (duecentomila) posizioni complessive inerenti l’attività di recupero internazionale dei crediti”.

Era inoltre richiesta, quale requisito di capacità economica e finanziaria, l’“Esecuzione, nel triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura (2022-2024), di servizi di notifica internazionale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative al Codice della strada per un importo complessivo almeno pari a € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00)”.

Nivi, nel documento denominato “Precisazione dati - DGUE parte IV criteri di selezione”, allegato alla propria offerta, in riferimento al primo requisito di capacità tecnica e professionale sopra riportato, ha dichiarato di avere svolto attività di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del Codice della Strada e attività di notificazione dei verbali e recupero crediti internazionale a favore di Roma Capitale, indicando un numero di atti pari a 148.227 per l’anno 2022, 100.168 per l’anno 2023 e 107.695 per l’anno 2024 (cfr. doc. 9 di Safety21).

La ricorrente incidentale ha depositato in atti i chiarimenti forniti e pubblicati dal suddetto Ente in data 29 gennaio 2026, nell’ambito della nuova gara per l’affidamento del servizio di notifica all’estero dei verbali per le infrazioni al Codice della Strada, in risposta al quesito posto da un aspirante concorrente che chiedeva di conoscere “il numero dei verbali affidati per anno solare al precedente appaltatore”.

Roma Capitale ha quindi precisato che nel triennio precedente (ossia, indicativamente, negli anni 2023, 2024 e 2025) – sostanzialmente coincidente con quello nel corso del quale dovevano essere stati maturati i requisiti di partecipazione per la gara indetta da

S.E.P.I. – sono stati affidati, in media, soltanto 90.000 atti (cfr. doc. 13 di Safety21). Anche a voler tenere conto del fatto che i 90.000 atti indicati da Roma Capitale costituiscono una media annuale, si tratta, come evidente, di un numero di atti inidoneo a soddisfare il requisito previsto dalla gara indetta da S.E.P.I., che ne richiedeva un numero maggiore (100.000 verbali), per ognuno degli anni di riferimento.

A tale rilievo, nelle rispettive memorie difensive, Nivi e la stessa S.E.P.I. hanno replicato in termini assolutamente generici.

La prima, infatti, non ha fornito documenti o altri elementi atti a dimostrare l’effettivo possesso del requisito di partecipazione in esame, ma si è limitata a contestare la rilevanza probatoria del documento prodotto da Safety21, sulla quale, a suo dire, sarebbe interamente gravato l’onere di dimostrare l’effettiva carenza dello stesso.

La seconda, a sua volta, ha solo formalmente contestato la fondatezza della censura in esame, senza produrre documentazione dalla quale potesse evincersi l’effettivo possesso del requisito in capo a Nivi.

Tutto ciò premesso, deve perciò ritenersi che nel caso di specie Safety21 abbia assolto l’onere probatorio su di essa gravante, posto che ha fornito un principio di prova significativo e attendibile, attraverso la produzione di un documento ufficiale che:

è stato emesso dall’Ente per il quale la stessa Nivi, nella gara di cui si controverte, ha dichiarato di avere svolto le attività rilevanti ai fini della maturazione del requisito di capacità tecnica e professionale in esame;

-   attiene certamente all’attività che costituisce oggetto del requisito previsto dall’art. 10 del bando di gara pubblicato da S.E.P.I. (notifica all’estero di verbali per le infrazioni al Codice della Strada);

-    riporta dati relativi ad un arco temporale sostanzialmente coincidente con quello indicato nel bando della gara indetta da S.E.P.I. ai fini della maturazione dei requisiti che, come sopra riportato, faceva riferimento al “triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando (2022-2024)”: ed infatti, tenuto conto che la risposta al quesito fornita da Roma Capitale è datata 29 gennaio 2026 e fa riferimento al “triennio precedente”, la stessa rimanda al periodo 2023/2025 e comprende pertanto, quanto meno, gli anni 2023 e 2024, certamente rilevanti ai fini della maturazione dei requisiti di partecipazione nella gara di cui si controverte.

A fronte della suddetta allegazione, ai sensi dell’art. 64, comma 1 c.p.a., certamente spettava a Nivi fornire la prova contraria di quanto affermato da Safety21, producendo elementi probatori che non potevano non essere nella sua diretta ed esclusiva disponibilità, quali i contratti stipulati con Roma Capitale, fatture, relazioni e ogni altro tipo di documento attestante il numero annuo di verbali affidati da tale Ente nel periodo rilevante.

Nemmeno S.E.P.I., d’altra parte, ha fornito una prova contraria rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente incidentale.

Da quanto precede, e a prescindere da ogni altra considerazione, discende quindi che Nivi doveva essere esclusa dalla gara per carenza del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dall’art. 10 del bando per la partecipazione alla gara.

2.    Occorre a questo punto passare all’esame delle censure, di natura escludente, formulate nel ricorso principale e nel ricorso per motivi aggiunti proposti da Nivi, avverso l’aggiudicazione disposta a favore di Safety21.

La ricorrente principale, infatti, pur dovendo essere esclusa dalla gara, per le ragioni sopra evidenziate, e pur non potendo, di conseguenza, ambire all’aggiudicazione della stessa, per subentro a Safety21, rimane titolare dell’interesse al radicale azzeramento degli esiti della presente procedura e all’indizione di una nuova, nell’ambito della quale vedrebbe pienamente reintegrate le proprie chance di vittoria.

2.1.  La prima censura del ricorso principale e dei connessi motivi aggiunti, con cui si è contestato il difetto di rappresentanza in capo all’amministratore delegato di Safety21 che ha sottoscritto e presentato la domanda di partecipazione alla gara, è infondata.

E’ stato infatti depositato in atti il verbale del Consiglio di Amministrazione di Safety21, datato 4 novembre 2025, con il quale, facendo incontrovertibile riferimento alla gara indetta da S.E.P.I. (puntualmente identificata per oggetto e numero di CIG), si è conferito al presidente e all’amministratore delegato Gianluca Longo “… ogni più ampio potere, nessuno escluso, necessario, opportuno ed utile per dare esecuzione all’odierno deliberato consiliare e compiere, sottoscrivere e rilasciare qualsivoglia atto, dichiarazione o documento, compresa la documentazione di gara, e/o ogni e qualsivoglia ulteriore formalità inerente la partecipazione alla gara in esame nonché, in caso di aggiudicazione, alla sottoscrizione della documentazione contrattuale e di tutti gli atti e le dichiarazioni ad essa collegati, connessi e/o strumentali”, autorizzando tali soggetti a porre in essere tutte le attività finalizzate alla partecipazione alla procedura di cui si controverte (cfr. doc. 6 di Safety21).

Detta delibera, sottoscritta dal presidente e dal segretario, riporta, in calce, l’autenticazione del notaio che, in data 16 marzo 2026, dopo la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ne ha attestato la conformità a quanto riportato nel libro del Consiglio di Amministrazione, di cui gli è stata esibita copia e di cui ha espressamente rilevato la regolare tenuta, mediante numerazione e vidimazione come per legge.

Al momento dell’autenticazione del notaio, pertanto, la suddetta delibera ha acquisito data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c..

Ciò posto, e a prescindere da ogni altra considerazione, la stessa deve considerarsi quale valida e legittima ratifica postuma del potere rappresentativo in capo all’amministratore delegato che ha presentato la domanda di partecipazione alla gara, dotata di efficacia sanante ex tunc, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1324 e 1399 c.c..

Va invero precisato, al riguardo, che il difetto di rappresentanza del concorrente, munito di una procura che legittima alla partecipazione a gare di importo inferiore, non comporta nullità o inesistenza della domanda stessa, né incide in alcun modo sul contenuto dell’offerta, ma costituisce una mera irregolarità della domanda di partecipazione, sanabile ex post, anche attraverso l’istituto del soccorso istruttorio (cfr. sul tema T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 9 dicembre 2025, n. 4025), senza che possa con ciò ritenersi eluso il termine perentorio per la presentazione dell’offerta, stabilito nella lex specialis, o altrimenti violato il principio di par condicio tra concorrenti.

Quanto precede è sufficiente a ritenere valida la partecipazione di Safety21 alla gara in oggetto.

2.2.   E’ infondata anche la seconda censura del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti proposti da Nivi, con cui si è contestata la mancata esclusione della controinteressata per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale e di capacità economico-finanziaria dalla stessa dichiarati, in quanto maturati in un triennio differente (30 ottobre 2022/30 ottobre 2025) rispetto a quello asseritamente previsto dall’art. 10 del bando di gara (2022, 2023 e 2024).

Sotto un primo profilo, si osserva che, come già riportato nella parte che precede, la disposizione citata prevedeva, testualmente, che i requisiti di capacità tecnica e professionale e quelli di capacità economica e finanziaria dovevano riferirsi al “triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando (2022-2024)”.

Il tenore letterale della disposizione, nella sua prima parte, è dunque chiaro nel riferirsi al triennio antecedente alla pubblicazione del bando che, calcolato a ritroso da tale data, coincide con il periodo dal 30 ottobre 2022 al 30 ottobre 2025, preso a riferimento da Safety21.

Solo tra parentesi sono poi riportati anni specifici (2022-2024) che, tuttavia, non coincidono esattamente con il triennio di cui alla prima parte del medesimo art. 10 del bando.

Ebbene, a fronte di tale evidente incertezza ed equivocità della disposizione, occorre, in ossequio al principio sancito dall’art. 3 del d.lgs. n. 36/2023, assicurarne un’interpretazione ispirata al principio del favor partecipationis, dovendosi perciò ritenere legittima la scelta operata da Safety21 di considerare quale periodo di riferimento per la maturazione dei requisiti quello intercorso tra il 30 ottobre 2022 e il 30 ottobre 2025.

Sotto un secondo profilo, chiarito quanto precede, deve altresì rilevarsi che, nel suddetto arco temporale, Safety21 ha dichiarato di avere maturato requisiti di capacità tecnica e professionale che – anche a non voler ritenere utilizzabile, per mera ipotesi, il contratto con l’ente spagnolo Servei Català de Transìt, contestato da Nivi per la diversità delle prestazioni ivi previste, in quanto legate a violazioni del codice della strada spagnolo, anziché a quello italiano – appaiono perfettamente rispondenti a quanto richiesto dall’art. 10 del bando (cfr. docc. 7 e 8 di Safety21).

Ed invero, al riguardo è sufficiente evidenziare che:

-   per quanto attiene al requisito di capacità tecnica e professionale consistente nella gestione di almeno 100.000 verbali annui per ente, Safety21 ha dichiarato di avere trattato, per conto del Comune di Firenze, 339.208 verbali nel periodo dal 30 ottobre 2022/30 ottobre 2023, 376.293 verbali nel periodo 30 ottobre 2023/30 ottobre 2024 e

493.533 verbali nel periodo 30 ottobre 2024/30 ottobre 2025: posto che in base alla lex specialis non occorreva avere svolto il servizio per più di un ente, quello reso a favore del Comune di Firenze è da solo sufficiente ad assicurare il possesso del requisito;

-   per quanto attiene al requisito di capacità tecnica e professionale consistente nella gestione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di almeno

200.000 posizioni complessive inerenti all’attività di recupero internazionale dei crediti, Safety21 ha dichiarato di avere trattato un numero totale di posizioni pari a

298.308 per Città Metropolitana di Milano, S.E.P.I. e Comune di Firenze;

- per quanto attiene al requisito di capacità economica e finanziaria, consistente nella esecuzione, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, di servizi di notifica internazionale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative al Codice della Strada per un importo complessivo almeno pari a € 1.500.000,00, Safety21 ha dichiarato di avere realizzato un fatturato complessivo pari a € 8.086.896,00 in relazione ai già citati contratti stipulati con Città Metropolitana di Milano, S.E.P.I. e Comune di Firenze.

Non vi erano dunque ragioni per disporre l’esclusione dalla gara di Safety21.

2.3.   Infine, è priva di pregio anche la quarta censura formulata da Nivi nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti, con cui si è lamentata, peraltro in termini del tutto generici e apodittici, la mancata verifica, a cura della stazione appaltante, dei requisiti dichiarati da Safety21 in corso di gara, attraverso la consultazione del fascicolo informatico dell’operatore economico sul sistema FVOE.

Al riguardo è sufficiente osservare che nella determina di aggiudicazione si è dato espressamente atto che tali verifiche sono state svolte e che dalle stesse non sono emerse circostanze ostative all’aggiudicazione (cfr. doc. 1 di S.E.P.I.).

3.    In conclusione, il ricorso incidentale è fondato e, previo assorbimento di ogni ulteriore censura, va accolto, nei termini sopra precisati; per l’effetto, deve essere disposta l’esclusione della società Nivi dalla gara di cui si controverte.

Il ricorso principale, invece, previo assorbimento delle censure che non hanno portata escludente, deve essere rigettato, dovendosi perciò confermare l’aggiudicazione disposta a favore di Safety21.

4.  Le spese del ricorso incidentale, secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico di S.E.P.I. e Nivi e liquidate, nella misura di cui al dispositivo, a favore di Safety21.

Le spese del ricorso principale, secondo il medesimo criterio, vanno poste a carico di Nivi e liquidate, nella misura di cui al dispositivo, a favore di S.E.P.I. e di Safety21.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, sui connessi motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:

-   accoglie il ricorso incidentale nei termini e per gli effetti di cui in motivazione;

-   respinge il ricorso principale e i connessi motivi aggiunti;

-   condanna Nivi S.p.A. e S.E.P.I. S.p.A. alla refusione delle spese di lite inerenti al ricorso incidentale a favore di Safety21 S.p.A., liquidandole in € 5.000,00 oltre oneri accessori come per legge e rimborso del 50% del contributo unificato versato, a carico di ciascuna delle ridette parti;

-   condanna Nivi S.p.A. alla refusione delle spese di lite inerenti al ricorso principale e ai connessi motivi aggiunti nei confronti di S.E.P.I. S.p.A. e di Safety21 S.p.A., liquidandole in € 5.000,00 oltre oneri accessori come per legge, a favore di ciascuna delle ridette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:

 

Silvia La Guardia, Presidente Pierpaolo Grauso, Consigliere

Silvia De Felice, Consigliere, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE                                                                   IL PRESIDENTE

Silvia De Felice                                                                                           Silvia La Guardia

 

 

 

IL SEGRETARIO

Vuoi rimanere aggiornato sui nostri corsi e approfondimenti?

Iscrivendoti, presti il consenso alla nostra privacy policy e a ricevere e-mail promozionali


Fidanza Consulting s.r.l. a socio unico

-

Cap. soc.: € 10.000 i.v.

-

Via Guelfa, 14 — 50129 Firenze

-

P. IVA: 07525840489

-

REA: FI - 709471

Assistenza legale —Studio Legale Fidanza

Fidanza Consulting s.r.l. a socio unico

Cap. soc.: € 10.000 i.v.

Via Guelfa, 14 — 50129 Firenze

P. IVA: 07525840489

REA: FI - 709471

Assistenza legale —Studio Legale Fidanza