TAR Lazio, sez. V-ter, 28/9/2026, n. 15315

TAR Lazio, sez. V-ter, 28/9/2026, n. 15315

Parole chiave: soccorso istruttorio; requisiti tecnici minimi; aliud pro alio; esclusione

Il principio: Il soccorso istruttorio non può estendersi sino a consentire all’operatore economico di modificare gli elementi che risultino difformi rispetto ai requisiti tecnici minimi stabiliti dal capitolato speciale di gara, così integrando o modificando un elemento dell’offerta tecnica. La difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche minime si risolve, infatti, in un aliud pro alio idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione.

Pubblicato il 28/09/2026

N. 15315/2026 REG.PROV.COLL.

N. 07832/2026 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7832 del 2026, proposto da
Arta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo con la Jacopo Costruzioni s.r.l., in relazione alla procedura CIG BA6213256B, rappresentata e difesa dall'avv. Costantino Carugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ater Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Europei e Dipartimento per Le Politiche di coesione, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

- della determinazione direttoriale n. 242 del 1° luglio 2026, recante l’esclusione del RTI Arta s.r.l. - Jacopo Costruzioni s.r.l. dalla procedura CUP H24F26000030007 - CIG BA6213256B per mancato superamento della soglia di sbarramento dell’offerta tecnica;

- del verbale n. 2 del 22 giugno 2026;

- della proposta di esclusione, delle schede e dei giudizi individuali e collegiali della Commissione giudicatrice, nella parte in cui hanno attribuito coefficiente 0,00 e punti 0/15 al sub-criterio 1.2;

- nonché di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale o sopravvenuto, ivi compresi gli eventuali atti di chiusura della procedura, dichiarazione di gara deserta, revoca, riedizione della gara, aggiudicazione o stipulazione del contratto;

nonché per la conseguente riammissione del RTI ricorrente alla procedura e rinnovazione della valutazione dell’offerta tecnica, a partire dal sub-criterio 1.2, con ogni conseguente provvedimento ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a..




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ater della Provincia di Roma, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2026 la dott.ssa Francesca Sbarra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 17.07.2026 (dep. in pari data), Arta s.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione direttoriale n. 242 del 1° luglio 2026, recante l’esclusione del RTI Arta s.r.l. - Jacopo costruzioni s.r.l. dalla procedura CUP H24F26000030007 - CIG BA6213256B per mancato superamento della soglia di sbarramento dell’offerta tecnica; del verbale n. 2, I seduta riservata, del 22 giugno 2026, della proposta di esclusione, delle schede e dei giudizi individuali e collegiali della Commissione giudicatrice, nella parte in cui hanno attribuito coefficiente 0,00 e punti 0/15 al sub-criterio 1.2, nonché di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale o sopravvenuto; con conseguente riammissione del RTI ricorrente alla procedura e rinnovazione della valutazione dell’offerta tecnica.

1.1. L’istante riferisce che:

- con determina a contrarre n. 144 del 15 aprile 2026, successivamente rettificata con determinazione n. 160 del 29 aprile 2026, l’ATER della Provincia di Roma ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, nell’ambito di una proposta di partenariato pubblico-privato e finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del medesimo codice, per l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e riqualificazione e successiva manutenzione degli immobili ATER siti in Nettuno, Tivoli - località Borgonuovo e Velletri - Piazza Falcone, finanziata con fondi PNRR – Repower, NextGenerationEU;

- il disciplinare attribuisce all’offerta tecnica max 80 punti e all’offerta economica max 20 punti. L’offerta tecnica è valutata, tra gli altri, sulla base del sub-criterio 1.2 – Migliorie relative all’implementazione del sistema degli impianti (15 punti). Il punto 18.1 stabilisce espressamente che “il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 per il punteggio tecnico complessivo”; il punto 22 ribadisce, tra le cause di esclusione, il “mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica”;

- ancora, il punto 16 stabilisce che l’offerta deve rispettare le caratteristiche minime dei documenti posti a base di gara “fermo il principio di equivalenza” e precisa espressamente che, ai sensi dell’art. 193, comma 10, del Codice, “sono ammesse varianti migliorative”. Il punto 18.2 vincola la commissione a una scala predeterminata: inesistente 0,0; insufficiente 0,2; mediocre 0,4; sufficiente 0,6; discreto 0,7; buono 0,8; ottimo 0,9; eccellente 1,0;

- nella seduta riservata del 22 giugno 2026, risultante dal verbale n. 2, la commissione ha attribuito all’offerta di Arta s.r.l. (unica partecipante) i seguenti punteggi: sub-criterio 1.1 - Miglioramento degli involucri esterni: 14,17/25; sub-criterio 1.2 - Migliorie relative all’implementazione del sistema degli impianti: 0/15, corrispondente al coefficiente 0,00 (in quanto il concorrente “non ha offerto un impianto centralizzato, essendosi limitato a prevedere la sostituzione delle attuali caldaie autonome con altre semplicemente più moderne”); sub-criterio 2.1 - Modalità di gestione del programma di manutenzione: 10/20; sub-criterio 3.1 - Sistemi di misurazione e monitoraggio: 5,67/10; sub-criterio 3.2 - Modalità di verifica del risparmio energetico: 6/10 – per un punteggio tecnico complessivo pari a 35,84/80, inferiore di 4,16 punti alla soglia di sbarramento;

- la determinazione oggetto di impugnazione ha recepito la proposta della commissione ed escluso il RTI ricorrente senza aprire l’offerta economica.

1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: (i) “Violazione e falsa applicazione dei punti 18.1 e 18.2 del disciplinare. Violazione dell’autovincolo, dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Eccesso di potere per contraddittorietà, errore sui presupposti e manifesta irragionevolezza nell’attribuzione del coefficiente 0,00 al sub-criterio 1.2.”, avendo l’offerta dedicato al sub-criterio 1.2 quattro sezioni autonome e analitiche, corredate da soluzioni impiantistiche, modalità di installazione, finalità energetiche, manutentive ed esecutive, risultando così la valutazione pari a 0,00 (“inesistente”) in palese conflitto con il contenuto dell’offerta; (ii) “Eccesso di potere per travisamento del contenuto dell’offerta, difetto di istruttoria, omessa valutazione di componenti essenziali e manifesta illogicità. Violazione degli artt. 93, 108 e 193 del d.lgs. n. 36/2023”, poiché l’operatore avrebbe proposto sistemi ibridi autonomi costituiti dall’integrazione tra pompa di calore e caldaia a condensazione e non una “sostituzione delle caldaie autonome con altre semplicemente più moderne”. Inoltre, “l’offerta prevede una strategia fotovoltaica autonoma e complessa”, “evidenzia che la soluzione offerta dal RTI rispetto al PFTE permetterebbe: 1) di evitare interventi invasivi che interesserebbero anche gli stessi alloggi; 2) di evitare la gestione delle interferenze con gli occupanti; 3) di ridurre i tempi di cantierizzazione”, sicchè la commissione “avrebbe dovuto verificare se la soluzione autonoma/ibrida, integrata con FV e accumuli, fosse funzionalmente equivalente (o superiore) al PFTE centralizzato sotto il profilo delle prestazioni energetiche”; (iii) “Violazione del punto 16 del disciplinare, dell’art. 193, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 e del principio di equivalenza. Introduzione postuma di un requisito tecnico non previsto. Contraddittorietà tra ammissibilità dell’offerta e azzeramento del punteggio”, giacché il principio di equivalenza imporrebbe comunque una verifica concreta e non apodittica delle singole soluzioni offerte e della loro separabilità; (iv) “Difetto e apparenza della motivazione. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, degli artt. 93 e 108 del d.lgs. n. 36/2023 e dei principi di trasparenza e verificabilità del giudizio tecnico. Omesso ricorso ai chiarimenti procedimentali”, dal momento che un coefficiente decisivo quale 0,00 richiederebbe una motivazione capace di esaminare le singole componenti dell’offerta e di chiarire perché nessuna di esse fosse suscettibile neppure del giudizio “insufficiente” o “mediocre”; (v) “Violazione dei principi del risultato, dell’accesso al mercato, della fiducia, della proporzionalità e del buon andamento di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023 e all’art. 97 cost. sviamento dall’interesse pubblico concreto”, laddove il richiamo al principio del risultato contenuto nella stessa determinazione sarebbe contraddittorio, in quanto utilizzato per giustificare una scelta che arresta il progetto senza una corretta valutazione tecnica.

2. Si è costituita in giudizio l’Ater della Provincia di Roma, osservando:

- che nella relazione generale relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara era stato previsto che tutte le unità immobiliari dovessero essere riscaldate con un impianto autonomo con caldaia a radiatori previsto per ogni appartamento, garantendo il superamento di due classi energetiche;

- che il punto focale del progetto è stata la previsione che “L’intervento non prevede la modifica all’interno delle unità immobiliari, ma riguarderà la realizzazione di un impianto centralizzato, con l’installazione di un impianto composto da alcune pompe di calore a servizio dei vari fabbricati, dimensionate in base al numero degli alloggi. Il nuovo impianto verrà posizionato nelle aree comuni di ogni fabbricato. Dalle pompe di calore verranno diramate le tubazioni che andranno ad allacciarsi ai serbatoi di accumulo”;

- che pertanto non sarebbe stata assolutamente salvaguardata l’equivalenza tra la soluzione offerta e quella posta a gara, né il RTI ricorrente avrebbe disconosciuto o contestato l’assenza di centralizzazione del sistema offerto;

- che non sarebbe in discussione la valenza del progetto, bensì l’impatto differenziale migliorativo rispetto a quello posto a base di gara;

- che in ogni caso sarebbero scaduti i termini stabiliti dal GSE per il finanziamento dei lavori, da sostenersi attraverso gli incentivi previsti dal Conto termico 3.0 e dalla misura del PNRR M7 Investimento 17 Repower (e non con fondi Ater).

3. Ad esito della camera di consiglio del 3.08.2026, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie del giudizio ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22.

4. Ad esito della camera di consiglio del 22.09.2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti sulla possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120, co. 5, c.p.a.

5. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

5.1. Giova premettere che la gara in esame ha ad oggetto l’affidamento in concessione delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, riqualificazione e la successiva manutenzione degli immobili di ATER Provincia di Roma Repower siti nei Comuni di Nettuno, Tivoli e Velletri, sulla base della proposta di finanza di progetto presentata dal soggetto proponente (cfr. disciplinare di gara, pag. 4).

L’intervento è finalizzato all’attuazione della misura del PNRR Investimento 17 Repower - regolamento (UE) 2023,1435 del 27 febbraio 2023 — e del Conto termico 3.0 (vd. d.d. 144 del 15.04.2026, all. n. 1 memoria Ater), che ha ad oggetto progetti di investimento “relativi a edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica e dotati di impianti centralizzati di climatizzazione o che, all’esito degli interventi di efficientamento energetico previsti dal presente decreto, saranno dotati di impianti centralizzati di climatizzazione” che determinino un miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 30% attraverso la realizzazione di uno o più interventi individuati nell’allegato 1 (tra cui, isolamento termico, installazione di impianti solari fotovoltaici, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti) (vd. decreto P.C.M. del 09/04/2025, all. n. 12 memoria Ater).

Coerentemente alle indicazioni di cui al citato decreto, il progetto in esame ha lo scopo di ridurre il deficit energetico caratterizzante gli immobili e limitare alcune anomalie del funzionamento dell’impianto di riscaldamento, mediante lavorazioni interessanti sia l’involucro edilizio che gli impianti. La proposta si basa su due linee di interventi: (i) interventi “passivi”, mediante lavorazioni interessanti sia l’involucro edilizio che gli impianti e consistenti nella applicazione di isolante sulle superfici verticali e piane e in copertura; (ii) interventi “attivi”, relativi all’impianto di riscaldamento e all’impianto fotovoltaico. Quanto, in particolare, all’impianto di riscaldamento, viene specificato che “l’intervento non prevede la modifica all’interno delle unità immobiliari, ma riguarderà la realizzazione di un impianto centralizzato, con l’installazione di un impianto composto da alcune pompe di calore a servizio dei vari fabbricati, dimensionate in base al numero degli alloggi. Il nuovo impianto verrà posizionato nelle aree comuni di ogni fabbricato. Dalle pompe di calore verranno diramate le tubazioni che andranno ad allacciarsi ai serbatoi di accumulo”. L’impianto centralizzato così progettato andrebbe a sostituire gli attuali impianti autonomi, costituiti da una caldaia per ogni appartamento (cfr. progetto di efficientamento energetico, all. n. 10 memoria Ater).

5.2. Tanto premesso, nella “relazione criterio 1” allegata all’offerta (cfr. all. n. 4 ric.), l’impresa esponente ha dedicato i punti 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. all’impianto fotovoltaico (e, segnatamente, a “Riqualificazione e integrazione degli stenditoi con sistemi fotovoltaici”, “Ottimizzazione e ridimensionamento degli impianti fotovoltaici”, “Implementazione di sistemi fotovoltaici avanzati con quadristica completa, ottimizzatori e accumulo per scala”), soffermandosi al punto 1.2.4. sulla “Ottimizzazione del sistema edificio-impianto mediante sistemi ibridi autonomi ad alta efficienza”.

Al riguardo, la società, diversamente dal progetto a base di gara (sostituzione degli impianti autonomi esistenti mediante la realizzazione di nuovi sistemi centralizzati per scala alimentati da pompe di calore), propone, ad esito di una serie di considerazioni di carattere tecnico, “una differente strategia impiantistica, maggiormente orientata alla reale fattibilità esecutiva e alla riduzione delle interferenze sugli alloggi, mantenendo al contempo elevati standard di efficientamento energetico. In sostituzione dei sistemi centralizzati previsti a base di gara, si propone infatti l’installazione di sistemi ibridi autonomi costituiti da pompe di calore integrate con caldaie a condensazione ad alta efficienza, installati a servizio delle singole unità abitative in sostituzione delle caldaie esistenti” (pag. 11). Anche nella “relazione illustrativa varianti migliorative”, la concorrente specifica che “La proposta migliorativa prevede la sostituzione delle caldaie esistenti mediante sistemi ibridi autonomi costituiti da pompe di calore integrate con caldaie a condensazione ad alta efficienza, evitando la realizzazione di impianti centralizzati invasivi previsti nel PFTE” (cfr. all. n. 7 ric.).

5.3. Tanto chiarito, nel verbale di seduta riservata del 22.06.2026, la commissione – ribadito che “Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è il seguente: Tra 0 e 1 la valutazione sarà graduata seguendo la seguente scala: a. b. c. d. e. f. g. h. inesistente: 0,0 insufficiente: 0,2 mediocre: 0,4 sufficiente: 0,6 discreto: 0,7 buono: 0,8 ottimo: 0,9 eccellente: 1,0” (punto 18.2. disciplinare) – ha assegnato, quanto al sub-criterio 1.2., il punteggio di 0,0, pari al giudizio di “inesistente”. Ciò sulla base della considerazione secondo cui “l'operatore propone migliorie non particolarmente significative e non completamente rispondenti a quanto richiesto soprattutto in termini impiantistici (vedi sub criterio 1.2) rispetto al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) posto a base di gara”. Nel dettaglio, la commissione ha dato atto di non poter esprimere “una valutazione sulle migliorie impiantistiche in quanto l'O.E. non offre un impianto centralizzato bensì si limita a sostituire le attuali caldaie autonome con altrettante semplicemente più moderne” (cfr. all. n. 7 memoria Ater).

5.4. La commissione è dunque giunta a una valutazione di complessiva incongruità dell’offerta rispetto al risultato da conseguire all’esito della procedura evidenziale, evidenziando l’impossibilità di attendere alla valutazione di una offerta tecnica che – diversamente dal progetto e, a monte, dai criteri per l’accesso alla misura del PNRR Investimento 17 Repower – prevede la sostituzione delle caldaie esistenti mediante sistemi ibridi autonomi.

5.5. A fronte di tali puntuali rilievi, i motivi di ricorso non colgono nel segno.

5.5.1. Quanto alle prime due doglianze – secondo cui l’amministrazione avrebbe ignorato “la ricca articolazione delle migliorie” nell’attribuzione del coefficiente “inesistente” al sub-criterio 1.2., riducendo l’offerta a una “sostituzione delle caldaie autonome con altre semplicemente più moderne” ed erroneamente qualificando la “centralizzazione” come requisito minimo inderogabile – ritiene il Collegio che la commissione abbia correttamente evidenziato, mediante l’attribuzione del giudizio contestato, la non rispondenza dell’offerta all’oggetto e alle finalità della procedura.

Si ribadisce, infatti, che trattasi di interventi di efficientamento energetico effettuati in attuazione della misura del PNRR Investimento 17 Repower e che il progetto posto a base di gara prevede la realizzazione di impianti centralizzati – e ciò in perfetta aderenza al decreto del 09.04.2025, che ammette all’agevolazione in questione esclusivamente interventi “relativi a edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica e dotati di impianti centralizzati di climatizzazione o che, all’esito degli interventi di efficientamento energetico previsti dal presente decreto, saranno dotati di impianti centralizzati di climatizzazione” (art. 3, all. n. 12 memoria Ater). Pertanto, la commissione non ha erroneamente qualificato la “centralizzazione” come requisito minimo inderogabile, giacché la stessa non costituisce, come sostenuto dalla ricorrente, solo uno dei vari interventi previsti dal progetto a base di gara (di tal ché la commissione avrebbe dovuto tenere conto, ai fini dell’attribuzione del giudizio sulle migliorie impiantistiche, delle molteplici lavorazioni indicate nell’offerta), bensì ineliminabile requisito di accesso alle agevolazioni di cui alla misura PNRR 17, di cui la procedura in esame costituisce attuazione.

5.5.2. Né la commissione avrebbe “trasformato la soluzione centralizzata da elemento del PFTE in un requisito implicito di attribuzione del punteggio, non dichiarato nel disciplinare” così introducendo “ex post un sottocriterio selettivo” (vd. III motivo ric.) Come anticipato, infatti, il progetto posto a base della gara espressamente prevede la realizzazione di un impianto centralizzato in sostituzione degli impianti autonomi già esistenti. Inoltre, la determinazione direttoriale n. 144 del 15.04.2026 (cfr. all. n. 1 memoria Ater) richiamata nel disciplinare di gara (cfr. all. n. 2 ric.) e recante l’autorizzazione all’indizione della procedura in esame indica espressamente che l’intervento è volto ad attuare “la misura del PNRR M 7 Investimento 17 Repower - regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023”. Inoltre, nel medesimo disciplinare, a pag. 4, “Si riporta il link dove è possibile consultare il DM di stanziamento fondi PNRR: https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/MISURA%20PNRR/Normativa%20servizi/decreto efficientamento-energetico-erp.pdf” – sicché nella lex specialis, in effetti, è contenuto il collegamento ipertestuale per prendere visione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9.04.2026 precedentemente citato e, dunque, delle condizioni e delle finalità della misura indicata.

5.5.3. Quanto sinora evidenziato consente di superare le doglianze che si appuntano sul difetto di istruttoria, sulla violazione del punto 16 del disciplinare e sulla violazione del principio di equivalenza – dal momento che la lex specialis muove dal presupposto inderogabile (in quanto criterio di accesso alla misura PNRR di cui l’intervento costituisce espressa attuazione) della realizzazione di impianti di calore centralizzati. Sicchè, in effetti, la proposta esaminata, offrendo “un bene radicalmente diverso rispetto a quello descritto nella lex specialis” (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 5258 del 2019; id. n. 3084 del 2020; id. n. 6306 del 2023; id. n. 10471 del 2023) e introducendo “modifiche che, sul piano degli illustrati connotati dell’opera programmata e del progetto posto a base di gara, nulla abbiano a che vedere con quanto richiesto’, costituisce un inammissibile aliud pro alio. E ciò a prescindere dalla bontà, sotto il profilo tecnico, della soluzione alternativa proposta e delle motivazioni alla base della scelta operata – questione correttamente non esaminata dalla commissione, la quale si è limitata a stigmatizzare la radicale incongruità dell’intervento proposto.

5.5.4. Ancora, quanto alle ulteriori censure (IV motivo ric.), la decisione risulta congruamente motivata, evidenziando espressamente l’impossibilità di esprimere “una valutazione sulle migliorie impiantistiche in quanto l'O.E. non offre un impianto centralizzato bensì si limita a sostituire le attuali caldaie autonome con altrettante semplicemente più moderne”.

Né l’amministrazione avrebbe dovuto richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ai sensi dell’art. 101, comma 3 d.lgs. n. 36/2023, in quanto il soccorso istruttorio non può estendersi sino a consentire all’operatore economico di modificare gli elementi che risultino difformi rispetto ai requisiti tecnici minimi stabiliti dal capitolato speciale di gara, così integrando o modificando un elemento dell’offerta tecnica. La difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche minime si risolve, infatti, in un aliud pro alio idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, nn. 1809 e 1818).

5.5.5. Infine, non appare parimenti conferente alla fattispecie in esame il richiamo ai principi del risultato, dell’accesso al mercato, della fiducia, della proporzionalità e del buon andamento. L’interesse pubblico sotteso alla procedura evidenziale de qua consiste, infatti, nella realizzazione dei lavori previsti dal progetto a base di gara, ovvero nella realizzazione di impianti centralizzati di climatizzazione negli edifici di edilizia residenziale pubblica interessati, che consentano un miglioramento dell’efficienza energetica.

6. Le considerazioni sinora svolte conducono, pertanto, al rigetto del ricorso.

7. La novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Anna Maria Verlengia, Presidente FF

Annalisa Tricarico, Referendario

Francesca Sbarra, Referendario, Estensore


 

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